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Esenzioni

Nota Bene:
Le persone che usufruiscono di esenzione dal ticket - >> vedi informazioni - dal
1° gennaio 2013
non possono essere accettate come tali in quanto la Regione Toscana ha sospeso le convenzioni con le strutture esterne (spending rewiew).
Le seguenti note rimangono solo a titolo informativo ed applicabili solo presso una
struttura sanitaria pubblica.



Gli ambiti di esenzione previsti dalle norme nazionali e regionali sono principalmente tre:

1. situazione economica associata ad altre condizioni personali o sociali
2. stato di invalidità o presenza di alcune patologie croniche o rare
3. altre condizioni di interesse sociale



23 agosto 2011
Ticket aggiuntivo su ricette
Modalità e requisiti per l'esenzione.
L'entrata in vigore dei nuovi ticket sanitari, modulati in base al reddito è prevista per martedì 23 agosto ...>>

1. SITUAZIONE ECONOMICA ASSOCIATA AD ALTRE CONDIZIONI PERSONALI O SOCIALI

Hanno diritto all'esenzione:
- i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01)
- disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02)
- titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03)
- titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04)

A livello regionale sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni si applicano ai lavoratori e familiari a carico residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale.

Le esenzioni sono confermate anche per l'anno 2015 con alcune novità.
Per beneficiare dell'esenzione è necessario rinnovare il certificato presso l'azienda Usl di assistenza.

Hanno diritto all'esenzione:
- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod. E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91)
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod. E92).

Si precisa, inoltre, che:

- per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
- si considera disoccupato, ai fini dell'esenzione E90, anche chi conserva l'iscrizione al centro per l'impiego svolgendo un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ad un massimo di € 8.000 (per lavoro subordinato o parasubordinato ) o di € 4.800 (per lavoro autonomo).

Dal 1 dicembre 2011 sono entrate a regime su tutto il territorio regionale le nuove procedure di rilevazione e autocertificazione dell'esenzione in base al reddito (in conformità alle disposizioni del DM 11/12/2009).
Il diritto all'esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione.
L'esenzione deve essere indicata dal medico, su richiesta del cittadino, all'atto della prescrizione attraverso un codice specifico sulla prescrizione stessa.

Ogni anno il Ministero delle Finanze rende disponibili ai medici e alle Aziende sanitarie gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione in base al reddito. Gli elenchi sono elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.
Il diritto all'esenzione è certificato sulla base dell'ultimo reddito disponibile all'Anagrafe tributaria, vale a dire il reddito risalente ai due anni precedenti.
Tuttavia, la normativa prevede, ai fini dell'esenzione, che il reddito considerato sia riferito all'anno precedente.
Pertanto, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti, recandosi presso l'Azienda Usl e comunicando le variazioni avvenute.

Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione non includono:
- i disoccupati e loro familiari a carico
- coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento
- i nuovi nati
I soggetti non inclusi nelle liste degli esenti, che ritengano di possedere i requisiti per avvalersi dell'esenzione, possono presentare idonea autocertificazione presso la propria Azienda USL e ritirare il certificato nominativo di esenzione.
L'elenco assistiti esenti è aggiornato telematicamente con le esenzioni autocertificate.

E' possibile verificare il proprio codice esenzione negli elenchi ministeriali e stampare il relativo certificato tramite:
procedura online, se si è attivata la carta sanitaria elettronica direttamente ai totem dei "Punto Si" utilizzando la carta sanitaria elettronica attivata
direttamente agli sportelli dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

I certificati di esenzione E01, E02, E03 ed E04 hanno validità annuale.Gli elenchi ministeriali dei soggetti esenti vengono aggiornati entro il 01 aprile di ogni anno. I soggetti non presenti negli elenchi, se in possesso dei requisiti, sono tenuti a rinnovare il certificato di esenzione presso l'Azienda USL di assistenza.

Da ricordare:
Grazie alla Delibera 1066/2013 tutti i cittadini di età superiore a 65 anni in possesso di attestato di esenzione con codice E01, E03 ed E04, rilasciato a seguito di autocertificazione, con scadenza successiva al 31 marzo 2014 non dovranno recarsi in Azienda USL per rinnovare l'esenzione, poiché a questi certificati è riconosciuta validità illimitata.
Gli assistiti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a comunicare alla propria Azienda USL di assistenza le eventuali variazioni reddituali o di status che facciano decadere dal diritto all'esenzione.
Resta l'obbligo del rinnovo dei certificati scaduti per:

- soggetti disoccupati con codice esenzione E02;
- Minori di anni 6 con codice di esenzione E01;
- Soggetti di età inferiore a 65 anni con codice di esenzione E03 ed E04.



2. STATO DI INVALIDITA' O PRESENZA DI ALCUNE PATOLOGIE CRONICHE O RARE

Numerose esenzioni sono legate a stati patologici o invalidanti. Queste esenzioni possono essere totali o legate a specifiche e determinate prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le esenzioni possono essere illimitate o avere una durata variabile.

Esenzione per malattia rara
Sono erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per l'accertamento, il trattamento e il monitoraggio della malattia rara e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Chiedere l'esenzione per patologie rare

Esenzione per patologia cronica ed invalidante
E' riconosciuto il diritto all'esenzione dal ticket ai cittadini affetti da determinate patologie croniche per le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento della malattia, il monitoraggio e la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329 come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296, individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria ad esse correlate.
Consulta le patologie croniche e invalidanti riconosciute e le prestazioni a cui si ha diritto sul sito del Ministero della Salute.

Cosa fare per il riconoscimento dell'esenzione
Il diritto all'esenzione è riconosciuto dall'azienda sanitaria locale di residenza o di domicilio sanitario dell'assistito, sulla base della certificazione della malattia rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Sono valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
• le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
• la copia della cartella clinica rilasciata dalle commissioni mediche degli ospedali militari;
• la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
• la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.

Esenzione per invalidità
Sono esenti dal ticket gli assistiti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità (DM 1 febbraio 1991 art.6).
L'esenzione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità:
invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
invalidi civili con indennità di accompagnamento
ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordomuti (dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio)
invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza
invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI alla VIII
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia.
ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
Hanno diritto all'esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
Il certificato di esenzione è rilasciato dall'Azienda USL, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'attestazione di riconoscimento dell'invalidità.



3. ALTRE CONDIZIONI DI INTERESSE SOCIALE

Sono riconosciute ulteriori esenzioni, limitatamente ad alcune prestazioni, a fronte di condizioni di interesse sociale: gravidanza promozione della donazione di sangue, organi e tessuti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati programmi organizzati di diagnosi precoce dei tumori o prevenzione collettiva (screening, ecc.).


Fonte:
Regione Toscana /richiedere l'esenzione /invalidità

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